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Ordinanza — n. 15267/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15267/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15267/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REFOLO CARLO nato a GALLIPOLI il 27/04/1944 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; or Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Refolo Carlo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, di conferma della sentenza del Tribunale di Lecce che lo ha condannato alla pena di quattro mesi di reclusione ed C 400 di multa per il reato di furto aggravato; Considerato che il motivo di ricorso proposto, con il quale si denuncia la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, siccome meramente reiterativo di quello proposto in sede di gravame e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha evidenziato anzitutto come soltanto la prima sentenza sia di patteggiamento, ed in secondo luogo come tale pronuncia abbia applicato una pena detentiva, e pertanto della stessa deve tenersi conto ex art. 445 c.p.p. ai fini di una ulteriore concessione del beneficio in questione; rilevato che tale soluzione è coerente con il costante orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076 - 01, sulla scia di Sez.

Regesto Legislator

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art. 445 c.p; Ordinanza — n. 15267/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 445 c.p.p. ai fini di una ulteriore concessione del beneficio in questione; rilevato che tale soluzione è coerente con il costante orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076 - 01, sulla scia di Sez.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali pena pecuniaria non riscuotibile memoria illeggibile versamento dell'anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 445 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REFOLO CARLO nato a GALLIPOLI il 27/04/1944 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; or Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Refolo Carlo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, di conferma della sentenza del Tribunale di Lecce che lo ha condannato alla pena di quattro mesi di reclusione ed C 400 di multa per il reato di furto aggravato; Considerato che il motivo di ricorso proposto, con il quale si denuncia la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, siccome meramente reiterativo di quello proposto in sede di gravame e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha evidenziato anzitutto come soltanto la prima sentenza sia di patteggiamento, ed in secondo luogo come tale pronuncia abbia applicato una pena detentiva, e pertanto della stessa deve tenersi conto ex art. 445 c.p.p. ai fini di una ulteriore concessione del beneficio in questione; rilevato che tale soluzione è coerente con il costante orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076 - 01, sulla scia di Sez.

U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529 - 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 8 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente