Ordinanza — n. 15266/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGNETTI RAFFAELE nato a NAPOLI il 02/12/1966 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Magnetti Raffaele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato; considerato che il motivo di ricorso, con il quale l'imputato denunzia il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché il difetto di motivazione non può formare oggetto di ricorso per Cassazione qualora nell'atto di appello l'imputato non abbia formulato, come nel presente procedimento, una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019 Rv. 279063); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15266/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 10085 del 21/11/2019 Rv. 279063); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGNETTI RAFFAELE nato a NAPOLI il 02/12/1966 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Magnetti Raffaele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato; considerato che il motivo di ricorso, con il quale l'imputato denunzia il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché il difetto di motivazione non può formare oggetto di ricorso per Cassazione qualora nell'atto di appello l'imputato non abbia formulato, come nel presente procedimento, una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019 Rv. 279063); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente