Ordinanza — n. 15264/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURICCHIO VINCENZO nato a NAPOLI il 02/09/1971 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Auricchio Vincenzo, imputato del reato continuato di cui agli artt. 81 - 615 ter cod. pen., ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, che ha dichiarato inammissibile l'appello del Pubblico Ministero, avverso la sentenza assolutoria di primo grado, per sopravvenuto difetto di interesse essendo decorso il termine prescrizionale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15264/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 - 615 ter cod. pen., ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, che ha dichiarato inammissibile l'appello del Pubblico Ministero, avverso la sentenza assolutoria di primo grado, per sopravvenuto difetto di interesse essendo decorso il termine prescrizionale;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURICCHIO VINCENZO nato a NAPOLI il 02/09/1971 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Auricchio Vincenzo, imputato del reato continuato di cui agli artt. 81 - 615 ter cod. pen., ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, che ha dichiarato inammissibile l'appello del Pubblico Ministero, avverso la sentenza assolutoria di primo grado, per sopravvenuto difetto di interesse essendo decorso il termine prescrizionale;
Considerato che il ricorso, con il quale l'imputato denunzia l'erronea applicazione della legge processuale in riferimento al deposito e alla tempestività dell'atto di appello, è inammissibile per carenza di interesse, giacché la Corte d'Appello, nel dare atto della decorrenza del termine prescrizionale, non ha riformato la sentenza assolutoria, con la conseguenza che l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione non comporterebbe alcun vantaggio per il ricorrente, lasciando immutata l'assoluzione con la formula "perchè il fatto non sussiste";
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso l'8 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente