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Ordinanza — n. 15263/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15263/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15263/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILAN ELENA nato a VICENZA il 17/10/1980 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANO Idato avviso alle partii) udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto - che PILAAN ELENA propone ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe; - che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15263/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti., comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

Parole chiave

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diritto a un difensore legittimazione a ricorrere rappresentanza legale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
272010); - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti., comma 55, legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILAN ELENA nato a VICENZA il 17/10/1980 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANO Idato avviso alle partii) udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto - che PILAAN ELENA propone ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe; - che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti., comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, trattato con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pre