Ordinanza — n. 15262/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLINATI SAMANTA nato a BRESCIA il 02/08/1981 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Bellinati Samanta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato previsto dall'art. 55, comma 9 del d.lgs. n.231/2007 e del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.; Considerato:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 15262/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 55, comma 9 del d.lgs. n.231/2007 e del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.; Considerato:
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLINATI SAMANTA nato a BRESCIA il 02/08/1981 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Bellinati Samanta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato previsto dall'art. 55, comma 9 del d.lgs. n.231/2007 e del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.; Considerato:
a) che con l'unico motivo di ricorso si denunzia l'asserita eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto, che, tuttavia, è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
b) che, d'altra parte, non è necessario che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente