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Ordinanza — n. 15107/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15107/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15107/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Daniele Del Core risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Non risulta, quindi, ammissibile un ricorso volto a sindacare la motivazione per la mancata applicazione dell'art 129 cod. proc. pen. o per la determinazione della pena, tranne nelle ipotesi di pena illegale che nel caso non sussiste. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art 129 cod. proc. pen, art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15107/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Non risulta, quindi, ammissibile un ricorso volto a sindacare la motivazione per la mancata applicazione dell'art 129 cod. proc. pen. o per la determinazione della pena, tranne nelle ipotesi di pena illegale che nel caso non sussiste. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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sanzioni penali adeguamento della pena remissione della pena errore nella commisurazione della pena revisione della sentenza penale alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art 129 cod. proc. pen
Non risulta, quindi, ammissibile un ricorso volto a sindacare la motivazione per la mancata applicazione dell'art 129 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL CORE DANIELE nato a BARI il 17/08/1987 avverso la sentenza del 11/11/2022 del TRIBUNALE di BARIdato a7 (so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTE() SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Daniele Del Core risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Non risulta, quindi, ammissibile un ricorso volto a sindacare la motivazione per la mancata applicazione dell'art 129 cod. proc. pen. o per la determinazione della pena, tranne nelle ipotesi di pena illegale che nel caso non sussiste. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1