Criminal appeal dismissed for lack of merit; conviction for abandoning dogs upheld by Cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Verdesca's appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of its grounds. The lower court found that Verdesca abandoned his dogs, a fact supported by witness testimonies, and the appeal was deemed generic without legitimate merit. Consequently, the conviction for abandoning animals was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 593 c.p.p.; Art. 568, comma 5, c.p.p.: Criminal appeals against sentences imposing only fines are inadmissible for manifest unfoundedness if the lower court's reasoning adequately establishes the abandonment of animals without logical flaws.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDESCA GIOVANNI nato a LEVERANO il 22/11/1976 avverso la sentenza del 14/12/2021 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTE() SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Verdesca Giovanni è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda risultano inappellabili, e il ricorso è stato trasmesso a questa Corte di Cassazione, per il principio della conservazione dell'impugnazione (art. 568, quinto comma, cod. proc. pen.). La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di manifesta illogicità o da contraddizioni rileva come l'imputato ha abbandonato i cani come emergente dalle deposizioni dei testi Benzi e Bentivegna della P.G. L'appello, su questi aspetti, risulta generico ed in fatto (in quanto appello) senza reali motivi di legittimità.
2. La particolare tenuità del fatto non risulta chiesta al Tribunale. Segue la condanna alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso