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Ordinanza — n. 15105/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against settlement sentence for lack of required statutory reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15105/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the lower court's settlement judgment failed to explicitly address statutory grounds for acquittal and the specific mitigating circumstances. The appellant argued the sentence lacked necessary justification under criminal procedure codes, but the court ruled that such detailed reasoning is not mandatory for settlement cases. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: A judgment based on a settlement agreement does not require explicit reasoning regarding the non-existence of acquittal grounds or the recognition of general mitigating circumstances.

Parole chiave

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criminal settlement agreement procedural inadmissibility lack of reasoning mitigating circumstances acquittal grounds Corte di Cassazione pena concordata concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis, cod. proc. pen.
Il ricorso proposto da Moscariello Gioacchino risulta inammissibile in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod. proc. pen. con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sull'insussistenza di cause di assoluzione ex art.
Art. 129, cod. proc. pen.
con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sull'insussistenza di cause di assoluzione ex art. 129, cod. proc. pen., e sulla misura della pena concordata tra le parti, né sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez.
Art. 616, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Hoxha e altro, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018
Casero, Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCARIELLO GIOACCHINO nato a NOCERA INFERIORE il 03/03/1985 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato a\91(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Moscariello Gioacchino risulta inammissibile in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod. proc. pen. con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sull'insussistenza di cause di assoluzione ex art. 129, cod. proc. pen., e sulla misura della pena concordata tra le parti, né sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - dep. 05/07/2018, Hoxha e altro, Rv. 27375501; vedi anche Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 27319401). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1