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Ordinanza — n. 15103/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15103/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15103/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Battista Antonio è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio rilevando che la pena risulta congrua ai fatti e che le circostanze attenuanti generiche non possono riconoscersi, in relazione alla gravità del fatto e all'assenza di elementi positivi per il loro riconoscimento (non essendo sufficiente l'ammissione dei fatti, che non aveva apportato beneficio alle indagini già complete). Si tratta di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivate. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15103/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la sentenza impugnata adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio rilevando che la pena risulta congrua ai fatti e che le circostanze attenuanti generiche non possono riconoscersi, in relazione alla gravità del fatto e all'assenza di elementi positivi per il loro riconoscimento (non essendo sufficiente l'ammissione dei fatti, che non aveva apportato beneficio alle indagini già complete). Si tratta di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivate. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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attenuazione della pena controllo della commisurazione della pena scemata imputabilità individualizzazione della commisurazione penale alleggerimento della pena aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTA ANTONIO nato a SAN FELICE A CANCELLO il 01/02/1985 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Battista Antonio è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio rilevando che la pena risulta congrua ai fatti e che le circostanze attenuanti generiche non possono riconoscersi, in relazione alla gravità del fatto e all'assenza di elementi positivi per il loro riconoscimento (non essendo sufficiente l'ammissione dei fatti, che non aveva apportato beneficio alle indagini già complete). Si tratta di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivate. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il