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Ordinanza — n. 15094/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as groundless, generic, and reiterative regarding adequate criminal penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15094/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible due to its manifestly unfounded, generic, and repetitive nature. The appellant argued against the lower court's sentence, which considered numerous prior convictions and the specific manner of drug spitting. The court ruled that the penalty was adequately motivated and appropriate, making the appeal's arguments legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded, generic, and reiterative, as the lower court's decision on the adequacy of the penalty constitutes a valid exercise of judicial discretion.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reiterative argument adequate penalty criminal procedure code consumo di canapa imputazione per reati di stupefacenti sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANE OMAR nato il 02/04/1996 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Kane Omar risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, generico e reiterativo del motivo dell'appello. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità rileva come la pena risulta adeguata ai fatti e in particolare devono considerarsi i numerosi precedenti penali e le modalità della condotta (sputava droga in gran quantità). Si tratta di una valutazione di merito attinente al trattamento sanzionatorio, adeguatamente motivata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17