Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific proof analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Claudio Rasera inadmissible, ordering him to pay a fine and procedural costs. The court found the appeal's arguments generic and repetitive of those already rejected by the Court of Appeal, failing to engage with the specific reasoning of the lower judgment. Consequently, the court upheld the conviction for tax fraud, noting that the lower court's findings on the objective certainty of the crime and the lack of decisive proof regarding the unutilized declarations were legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and generic, failing to demonstrate the decisiveness of a specific error in the evaluation of evidence or the motivation of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASERA CLAUDIO nato a CASALE MONFERRATO il 19/06/1957 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Rasera Claudio, come integrato dalla memoria, risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici; peraltro, reiterativi dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene l'insussistenza oggettiva del reato, e la mancata utilizzazione in sede di giudizio abbreviato delle dichiarazioni di Stefano Rasera non indagato o imputato, reiterando le stesse argomentazioni dell'appello respinte con motivazione adeguata.
La sentenza evidenzia come il reato risulta oggettivamente certo in relazione alle condizioni delle società emittenti le fatture per operazioni inesistenti che risultavano prive di qualsiasi struttura per effettuare le prestazioni fatturate; inoltre, al pagamento delle fatture corrispondeva un prelievo in contanti delle stesse somme versate. Si tratta di evidenti accertamenti e valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati. Quanto alla omessa valutazione delle dichiarazioni di Stefano Rasera il ricorso in cassazione non risulta specifico poiché non evidenzia la decisività della prova ("In tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità del vizio di travisamento della prova, che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica" Sez. 6 - , Sentenza n. 36512 del 16/10/2020 Ud. (dep. 18/12/2020) Rv. 280117 - 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iI ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C