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Ordinanza — n. 15091/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15091/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15091/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Hassane Bengrich risulta inammissibile, perché il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato e generico. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene una violazione di legge e un vizio di motivazione nel mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La sentenza evidenzia i numerosi precedenti penali del ricorrente e la sua "fama" di spacciatore per ritenere una abitualità della condotta ostativa al riconoscimento della particolare tenuità. Si tratta di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15091/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene una violazione di legge e un vizio di motivazione nel mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La sentenza evidenzia i numerosi precedenti penali del ricorrente e la sua "fama" di spacciatore per ritenere una abitualità della condotta ostativa al riconoscimento della particolare tenuità. Si tratta di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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assenza di caso di rigore caso poco grave prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria verosimiglianza della persecuzione atti impugnabili prova dell'indigenza

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENGRICH HASSANE nato il 26/05/1956 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Hassane Bengrich risulta inammissibile, perché il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato e generico. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene una violazione di legge e un vizio di motivazione nel mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La sentenza evidenzia i numerosi precedenti penali del ricorrente e la sua "fama" di spacciatore per ritenere una abitualità della condotta ostativa al riconoscimento della particolare tenuità. Si tratta di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il