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Ordinanza — n. 15089/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15089/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15089/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Javeed Zeshan risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene una violazione di legge e un vizio di motivazione nel mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art 62 bis cod. pen., nonché sulla particolare tenuità del fatto. Per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la sentenza rileva come la personalità del ricorrente non consente un riconoscimento delle generiche, in quanto gravato da numerosi precedenti nell'assenza di elementi positivi.

Regesto Legislator

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art 62 bis cod. pen, art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15089/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene una violazione di legge e un vizio di motivazione nel mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art 62 bis cod. pen., nonché sulla particolare tenuità del fatto. Per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la sentenza rileva come la personalità del ricorrente non consente un riconoscimento delle generiche, in quanto gravato da numerosi precedenti nell'assenza di elementi positivi.

Parole chiave

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motivazione sufficiente motivi medici motivi di rigore motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione del mutamento giurisprudenza pluralità di motivazioni

Disposizioni normative citate

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art 62 bis cod. pen
Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene una violazione di legge e un vizio di motivazione nel mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art 62 bis cod. pen., nonché sulla particolare tenuità del fatto.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAVEED ZESHAN nato il 10/05/1988 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Javeed Zeshan risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene una violazione di legge e un vizio di motivazione nel mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art 62 bis cod. pen., nonché sulla particolare tenuità del fatto. Per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la sentenza rileva come la personalità del ricorrente non consente un riconoscimento delle generiche, in quanto gravato da numerosi precedenti nell'assenza di elementi positivi.

Per la particolare tenuità del fatto la valutazione complessiva della condotta del ricorrente (anche relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) è stata ritenuta grave, reiterata e significativa di una possibile ricaduta nel reato; inoltre, la quantità di sostanza detenuta non poteva considerarsi minima (nove dosi di eroina) anche in relazione alle modalità della condotta. Si tratta di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec