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Ordinanza — n. 15088/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed for lack of manifest error in legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15088/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay fines and costs. The appellant argued for a different legal qualification of the offense, but the court found the claim generic and lacking a manifest error. Since the trial court did not order confiscation, the issue of seized funds fell outside the court's jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain appeals, legal qualification errors are admissible only if they are manifestly eccentric to the charge or constitute a clear mistake.

Parole chiave

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plea bargain appeal manifest error standard legal qualification error Cassation admissibility procedural exhaustion reati qualificati contro gli stupefacenti abuso di sostanze errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso proposto da Quarto Luca risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto» (Sez.
Art. 75 T.U. stup.
Il ricorso, inoltre, sul punto è generico, in quanto si limita a prospettare una errata qualificazione del fatto senza nulla aggiungere (richiama l'art. 75 T.U. stup. e prospetta un uso personale - che comporterebbe l'assoluzione non una diversa qualificazione -).
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - Bouaroua
Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019 - PG C/ BONFIGLIO GIUSEPPE
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARTO LUCA nato a NAPOLI il 02/08/1984 avverso la sentenza del 24/10/2022 del TRIBUNALE di RIMINIdato ay(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Quarto Luca risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Per l'erronea qualificazione del fatto, deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che richiede la presenza di un errore manifesto o palesemente rilevabile: «In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto» (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601; vedi per la determinazione della pena e le circostanze attenuanti Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019 - dep. 08/05/2019, PG C/ BONFIGLIO GIUSEPPE, Rv. 27650901).

Il ricorso, inoltre, sul punto è generico, in quanto si limita a prospettare una errata qualificazione del fatto senza nulla aggiungere (richiama l'art. 75 T.U. stup. e prospetta un uso personale - che comporterebbe l'assoluzione non una diversa qualificazione -). Relativamente al secondo motivo si deve osservare che il Tribunale nulla ha disposto per le somme (non ha disposto la confisca) e, quindi, la questione di eventuali somme in sequestro sarà un problema esecutivo, che non riguarda la Corte di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.