Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15087/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15087/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15087/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il ricorso proposto da Della Valle Nicola risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Per l'erronea qualificazione del fatto, deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che richiede la presenza di un errore manifesto o palesemente rilevabile: «In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto» (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601; vedi per la determinazione della pena e le circostanze attenuanti Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019 - dep. 08/05/2019, PG C/ BONFIGLIO GIUSEPPE, Rv. 27650901).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15087/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, inoltre, sul punto è generico, in quanto si limita a prospettare una errata qualificazione del fatto senza nulla aggiungere. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione ricorso per cassazione risarcimento per errore giudiziario cognizione del ricorso per cassazione errore nella commisurazione della pena revisione di una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA VALLE NICOLA nato a SARZANA il 07/05/1968 avverso la sentenza del 14/10/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Della Valle Nicola risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Per l'erronea qualificazione del fatto, deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che richiede la presenza di un errore manifesto o palesemente rilevabile: «In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto» (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601; vedi per la determinazione della pena e le circostanze attenuanti Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019 - dep. 08/05/2019, PG C/ BONFIGLIO GIUSEPPE, Rv. 27650901).

Il ricorso, inoltre, sul punto è generico, in quanto si limita a prospettare una errata qualificazione del fatto senza nulla aggiungere. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così