Ordinanza — n. 15086/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso proposto da Zaccaro Francesco risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolati in fatto e generici, che richiedono alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita. Inoltre, il motivo relativo alla inoffensività del fatto (mancanza di accertamento del principio attivo) non risulta proposto in sede di ricorso in appello. La sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) adeguatamente rileva come le modalità di confezionamento e il possesso di materiali e strumenti per il confezionamento unito alla dichiarazione dell'acquirente Cenicola sono prove sufficienti per la destinazione della droga allo spaccio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15086/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, il motivo relativo alla inoffensività del fatto (mancanza di accertamento del principio attivo) non risulta proposto in sede di ricorso in appello. La sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) adeguatamente rileva come le modalità di confezionamento e il possesso di materiali e strumenti per il confezionamento unito alla dichiarazione dell'acquirente Cenicola sono prove sufficienti per la destinazione della droga allo spaccio.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACCARO FRANCESCO nato a MILANO il 06/02/1976 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Zaccaro Francesco risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolati in fatto e generici, che richiedono alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita. Inoltre, il motivo relativo alla inoffensività del fatto (mancanza di accertamento del principio attivo) non risulta proposto in sede di ricorso in appello. La sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) adeguatamente rileva come le modalità di confezionamento e il possesso di materiali e strumenti per il confezionamento unito alla dichiarazione dell'acquirente Cenicola sono prove sufficienti per la destinazione della droga allo spaccio.
Il ricorso articolato in fatto (estremamente generico) non si confronta con le suddette motivazioni della sentenza impugnata. Il motivo, dell'inoffensività della condotta, peraltro, non risulta proposto in appello: «Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec