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Ordinanza — n. 15082/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15082/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15082/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Mesina Antonello è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio rilevando che la pena risulta congrua ai fatti e che le circostanze attenuanti generiche non possono riconoscersi, in relazione alla gravità del fatto e alla personalità del ricorrente gravato da precedenti. Si tratta di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivate. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15082/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la sentenza impugnata adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio rilevando che la pena risulta congrua ai fatti e che le circostanze attenuanti generiche non possono riconoscersi, in relazione alla gravità del fatto e alla personalità del ricorrente gravato da precedenti. Si tratta di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivate. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
gravità della pena modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni penali riesame dell'entità pena attenuazione della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESINA ANTONELLO nato a NUORO il 05/08/1991 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Mesina Antonello è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio rilevando che la pena risulta congrua ai fatti e che le circostanze attenuanti generiche non possono riconoscersi, in relazione alla gravità del fatto e alla personalità del ricorrente gravato da precedenti. Si tratta di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivate. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17