Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded and generic grounds reiterating rejected appellate arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Gabriella Fiordelisi inadmissible because her grounds were manifestly unfounded and generic. She failed to address the appellate court's specific reasoning regarding the objective certainty of the crime and the invalidity of the consultant's cost claims. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the appellant to pay fines and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and generic, or if they merely repeat the arguments of the appeal that were already adequately examined and rejected by the appellate court.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORDELISI GABRIELLA nato a SALERNO il 02/06/1966 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Gabriella Fiordelisi, come integrato dalla memoria, risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici; peraltro, reiterativi dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello. La ricorrente (assolta perché il fatto non costituisce reato) non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene l'insussistenza oggettiva del reato, richiamandosi alla consulenza, reiterando le stesse argomentazioni dell'appello respinte con motivazione adeguata.
La sentenza evidenzia come il reato risulta oggettivamente certo in relazione all'accertamento analitico del volume di affari e delle imposte evase. Inoltre, specifica come la consulenza della parte non ha saputo giustificare i costi non esistenti, ad esempio i costi per manutenzione immobili fatturati dalla Comafo, società evasore totale e autrice di false compensazioni. Si tratta di evidenti accertamenti e valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis