Ordinanza — n. 15079/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso proposto da Tenchio Davide F. I. risulta inammissibile e generico e non si confronta con le motivazioni della sentenza; peraltro, il motivo di un uso personale della sostanza non risulta proposto in appello, e nell'interrogatorio di garanzia lo stesso imputato ammetteva di cedere la sostanza stupefacente per arrotondare il suo reddito. Sul trattamento sanzionatorio (il secondo motivo) la Corte adeguatamente motiva rilevando la gravità del fatto, in considerazione delle modalità e dell'intensità del dolo; inoltre, il ricorrente è gravato da precedenti. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3000, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15079/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I. risulta inammissibile e generico e non si confronta con le motivazioni della sentenza; peraltro, il motivo di un uso personale della sostanza non risulta proposto in appello, e nell'interrogatorio di garanzia lo stesso imputato ammetteva di cedere la sostanza stupefacente per arrotondare il suo reddito. Sul trattamento sanzionatorio (il secondo motivo) la Corte adeguatamente motiva rilevando la gravità del fatto, in considerazione delle modalità e dell'intensità del dolo; inoltre, il ricorrente è gravato da precedenti. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3000, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TENCHIO DAVIDE FERNANDO IVAN nato a MILANO il 03/06/1970 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Tenchio Davide F. I. risulta inammissibile e generico e non si confronta con le motivazioni della sentenza; peraltro, il motivo di un uso personale della sostanza non risulta proposto in appello, e nell'interrogatorio di garanzia lo stesso imputato ammetteva di cedere la sostanza stupefacente per arrotondare il suo reddito. Sul trattamento sanzionatorio (il secondo motivo) la Corte adeguatamente motiva rilevando la gravità del fatto, in considerazione delle modalità e dell'intensità del dolo; inoltre, il ricorrente è gravato da precedenti. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3000, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1