Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15078/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for manifest unfoundedness and generic repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15078/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Giuseppe Catanzaro inadmissible due to manifest unfoundedness and the generic nature of its arguments. The appellant requested a re-evaluation of facts regarding his subjective intent in a crime under Article 131-bis of the Penal Code, relying on his passion for Palermo football and prior criminal records. The court rejected this because the lower court's decision was adequately motivated, free from contradictions, and constituted a non-reviewable assessment of merit in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, reiterates lower court arguments without engagement, or requests a re-evaluation of facts not permitted in jurisdictional proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifest unfoundedness generic arguments Article 131-bis subjective intent jurisdictional review reiteration of motives calciatore professionista

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANZARO GIUSEPPE nato a PALERMO il 09/08/1963 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Catanzaro Giuseppe è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto e generico. Richiede alla Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita; inoltre reitera i motivi di appello senza alcun confronto con le motivazioni della sentenza. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con adeguata motivazione, senza contraddizioni o manifeste illogicità, ha rilevato come l'elemento soggettivo del reato risulta provato dalle intemperanze del ricorrente ad una partita del Palermo calcio che evidenzia la sua passione di tifoso per la squadra, che gli consentiva di conoscere il calendario delle partite.

Sul 131 bis cod. pen. la decisione evidenzia i precedenti penali e la reiterazione dei fatti, per più volte, che non possono ritenersi di minore gravità. Si tratta di una valutazione di merito adeguatamente motivata e insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso sul punto risulta estremamente generico, limitandosi a riproporre i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de