Ordinanza — n. 15077/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello ha trasmesso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione l'atto di appello proposto da Beltramo Armando Luigi avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso risulta inammissibile perché firmato da difensore, Avv. Valerio Cianciulli, non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15077/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 568, comma 5, cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione l'atto di appello proposto da Beltramo Armando Luigi avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso risulta inammissibile perché firmato da difensore, Avv. Valerio Cianciulli, non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELTRAMO ARMANDO LUIGI nato a SASSARI il 02/06/1987 avverso la sentenza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di SASSARIdato avv/o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello ha trasmesso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione l'atto di appello proposto da Beltramo Armando Luigi avverso la sentenza in epigrafe indicata.
2. Il ricorso risulta inammissibile perché firmato da difensore, Avv. Valerio Cianciulli, non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/03