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Ordinanza — n. 15077/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15077/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15077/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello ha trasmesso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione l'atto di appello proposto da Beltramo Armando Luigi avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso risulta inammissibile perché firmato da difensore, Avv. Valerio Cianciulli, non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15077/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 568, comma 5, cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione l'atto di appello proposto da Beltramo Armando Luigi avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso risulta inammissibile perché firmato da difensore, Avv. Valerio Cianciulli, non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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esame di cassazione cancellazione dall'albo avvocati risarcimento per errore giudiziario indennità del difensore d'ufficio impugnazione di decisioni amministrative cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELTRAMO ARMANDO LUIGI nato a SASSARI il 02/06/1987 avverso la sentenza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di SASSARIdato avv/o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello ha trasmesso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione l'atto di appello proposto da Beltramo Armando Luigi avverso la sentenza in epigrafe indicata.

2. Il ricorso risulta inammissibile perché firmato da difensore, Avv. Valerio Cianciulli, non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/03