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Ordinanza — n. 15076/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15076/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15076/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I ricorsi proposti da Tramacere Cosimo Pompili e Chimenti Fabiola, come integrati dalle memorie, sono inammissibili perché i motivi di ricorso sono generici e manifestamente infondati. Relativamente alla responsabilità (Chimenti) la sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con adeguata motivazione immune da contraddizioni o da manifeste illegittimità rileva come la ricorrente moglie del coimputato, e comproprietaria dell'area, in considerazione delle dimensioni dell'intervento edilizio era a conoscenza dell'illecita costruzione. Sul punto il ricorso risulta generico ed esprimi dubbi soggettivi non valutabili in sede di legittimità. 3.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15076/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Relativamente alla responsabilità (Chimenti) la sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con adeguata motivazione immune da contraddizioni o da manifeste illegittimità rileva come la ricorrente moglie del coimputato, e comproprietaria dell'area, in considerazione delle dimensioni dell'intervento edilizio era a conoscenza dell'illecita costruzione. Sul punto il ricorso risulta generico ed esprimi dubbi soggettivi non valutabili in sede di legittimità. 3.

Parole chiave

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divieto di demolizione deduzione delle spese di manutenzione di immobili azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari restrizione della proprietà senza risarcimento disdetta della locazione abitativa trascuranza degli obblighi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
282328 - 02) Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRAMACERE COSIMO POMPILIO nato a CAMPI SALENTINA il 06/07/1957 CHIMIENTI FABIOLA nato a SQUINZANO il 01/02/1965 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTE) SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti da Tramacere Cosimo Pompili e Chimenti Fabiola, come integrati dalle memorie, sono inammissibili perché i motivi di ricorso sono generici e manifestamente infondati. Relativamente alla responsabilità (Chimenti) la sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con adeguata motivazione immune da contraddizioni o da manifeste illegittimità rileva come la ricorrente moglie del coimputato, e comproprietaria dell'area, in considerazione delle dimensioni dell'intervento edilizio era a conoscenza dell'illecita costruzione. Sul punto il ricorso risulta generico ed esprimi dubbi soggettivi non valutabili in sede di legittimità. 3.

1. Relativamente alla sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione la sentenza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da contraddizioni o da manifeste illogicità, evidenzia come i due imputati intendono fruire dell'immobile in oggetto, ancora non demolito ("In tema di reati edilizi, il giudice ha la facoltà, e non l'obbligo, di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso per la prima volta, alla demolizione dell'opera abusiva al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, dovendo, tuttavia, indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen., ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio" Sez. 3 - , Sentenza n. 33414 del 04/03/2021 Ud. (dep. 09/09/2021) Rv. 282328 - 02) Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co