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Ordinanza — n. 15072/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15072/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15072/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROIANIELLO PATRIZIA nato a NAPOLI il 11/08/1976 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la doglianza vertente sulla maturazione, in epoca antecedente alla definizione del giudizio di appello, del termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, a partire dal 16 maggio 2014, è infondata, essere rimasto il decorso di detto termine sospeso per complessivi 302 giorni (e, precisamente: per 60 giorni, dal 28 gennaio 2016, giorno in cui l'udienza è stata rinviata per impedimento del difensore; per ulteriori 60 giorni, dal 20 ottobre 2016, giorno in cui l'udienza è stata rinviata per impedimento del difensore; per 182 giorni, dal 22 novembre 2018 al 23 maggio 2019, in conseguenza dell'adesione del difensore all'astensione dalle udienze indetta dall'associazione di categoria); che, di conseguenza, deve ritenersi che 1'11 febbraio 2022, data di conclusione del giudizio di appello, il termine, che si sarebbe consumato nel successivo mese di settembre, non era ancora integralmente decorso; che manifestamente infondata è, del pari, la censura vertente sul rigetto della richiesta di dichiarare l'improcedibilità ex art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte di appello spiegato che l'offesa arrecata dal comportamento della Troianello non può considerarsi di particolare tenuità in ragione della non occasionalità della condotta illecita, dimostrata dal fatto che lo straniero privo di permesso di soggiorno che ella ha assunto alle sue dipendenze è stato colto nell'atto di svolgere, vestendo la stessa uniforme degli altri operai, un'attività organizzata in ambito imprenditoriale e svolta professionalmente; che, d'altro canto, l'obiezione articolata in proposito dalla ricorrente — che ha segnalato come, laddove il datore di lavoro abbia assunto un unico lavoratore sprovvisto di valido permesso di soggiorno, la causa di non punibilità possa trovare ingresso — non coglie nel segno, dovendo, ovviamente, essere apprezzata la sussistenza, in concreto, di tutte le condizioni indicate dalla norma, nel caso di specie non soddisfatte; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;n

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15072/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., avendo la Corte di appello spiegato che l'offesa arrecata dal comportamento della Troianello non può considerarsi di particolare tenuità in ragione della non occasionalità della condotta illecita, dimostrata dal fatto che lo straniero privo di permesso di soggiorno che ella ha assunto alle sue dipendenze è stato colto nell'atto di svolgere, vestendo la stessa uniforme degli altri operai, un'attività organizzata in ambito imprenditoriale e svolta professionalmente; che, d'altro canto, l'obiezione articolata in proposito dalla ricorrente — che ha segnalato come, laddove il datore di lavoro abbia assunto un unico lavoratore sprovvisto di valido permesso di soggiorno, la causa di non punibilità possa trovare ingresso — non coglie nel segno, dovendo, ovviamente, essere apprezzata la sussistenza, in concreto, di tutte le condizioni indicate dalla norma, nel caso di specie non soddisfatte; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;n

Parole chiave

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sospensione dell'ordine espulsione abbandono del procedimento penale assenza prolungata all'estero allontanamento malgrado rischio di persecuzione cessazione dell'attività lucrativa sospensione della naturalizzazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROIANIELLO PATRIZIA nato a NAPOLI il 11/08/1976 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la doglianza vertente sulla maturazione, in epoca antecedente alla definizione del giudizio di appello, del termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, a partire dal 16 maggio 2014, è infondata, essere rimasto il decorso di detto termine sospeso per complessivi 302 giorni (e, precisamente: per 60 giorni, dal 28 gennaio 2016, giorno in cui l'udienza è stata rinviata per impedimento del difensore; per ulteriori 60 giorni, dal 20 ottobre 2016, giorno in cui l'udienza è stata rinviata per impedimento del difensore; per 182 giorni, dal 22 novembre 2018 al 23 maggio 2019, in conseguenza dell'adesione del difensore all'astensione dalle udienze indetta dall'associazione di categoria); che, di conseguenza, deve ritenersi che 1'11 febbraio 2022, data di conclusione del giudizio di appello, il termine, che si sarebbe consumato nel successivo mese di settembre, non era ancora integralmente decorso; che manifestamente infondata è, del pari, la censura vertente sul rigetto della richiesta di dichiarare l'improcedibilità ex art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte di appello spiegato che l'offesa arrecata dal comportamento della Troianello non può considerarsi di particolare tenuità in ragione della non occasionalità della condotta illecita, dimostrata dal fatto che lo straniero privo di permesso di soggiorno che ella ha assunto alle sue dipendenze è stato colto nell'atto di svolgere, vestendo la stessa uniforme degli altri operai, un'attività organizzata in ambito imprenditoriale e svolta professionalmente; che, d'altro canto, l'obiezione articolata in proposito dalla ricorrente — che ha segnalato come, laddove il datore di lavoro abbia assunto un unico lavoratore sprovvisto di valido permesso di soggiorno, la causa di non punibilità possa trovare ingresso — non coglie nel segno, dovendo, ovviamente, essere apprezzata la sussistenza, in concreto, di tutte le condizioni indicate dalla norma, nel caso di specie non soddisfatte; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;n

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos