Cassation appeal dismissed for manifest unfoundedness regarding revaluation of facts already congruously evaluated by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Indiano Aniello inadmissible due to the manifest unfoundedness of his arguments. Indiano challenged the Second Instance Court's decision to re-evaluate generic circumstances equivalent to contested recidivism and reduce his sentence, claiming a defect in reasoning. The court rejected this because the lower court had already conducted a congruous evaluation of the factual aspects, making any attempt to revalue them impermissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal based on a defect of reasoning is inadmissible if the grounds tend to obtain an unpermitted revaluation of factual aspects that have already been congruously evaluated in the contested decision.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INDIANO ANIELLO nato a NOLA il 26/03/1970 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; f2-tr IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 17 gennaio 2022 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Noia in data 23 aprile 2021, appellata da INDIANO Aniello, concesse le circostanze generiche da valutare equivalenti alla contestata recidiva, ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione e revocato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G.; confermava nel resto la sentenza, ritenendo INDIANO Aniello penalmente responsabile del reato di cui all'art. 75, co.
2. D.Igs. 159/2011.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - INDIANO Aniello deducendo vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tendenti ad ottenere una non consentita rivalutazione di aspetti in fatto, oggetto di congrua valutazione nella decisione impugnata.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigli