Ordinanza — n. 15068/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOBBE VINCENZO nato a SALEMI il 08/12/1991 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; (7 - IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 10 febbraio 2022 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 17.9.2020, appellata da GIOBBE Vincenzo, ha disposto la revoca della confisca del coltello e la sua restituzione a GIOBBE Vincenzo; ha confermato nel resto la sentenza ritenendo quest'ultimo penalmente responsabile del reato di cui all'art. 76 D.Igs. 159/2011.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15068/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa il 10 febbraio 2022 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 17.9.2020, appellata da GIOBBE Vincenzo, ha disposto la revoca della confisca del coltello e la sua restituzione a GIOBBE Vincenzo; ha confermato nel resto la sentenza ritenendo quest'ultimo penalmente responsabile del reato di cui all'art. 76 D.Igs. 159/2011.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOBBE VINCENZO nato a SALEMI il 08/12/1991 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; (7 - IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 10 febbraio 2022 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 17.9.2020, appellata da GIOBBE Vincenzo, ha disposto la revoca della confisca del coltello e la sua restituzione a GIOBBE Vincenzo; ha confermato nel resto la sentenza ritenendo quest'ultimo penalmente responsabile del reato di cui all'art. 76 D.Igs. 159/2011.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GIOBBE Vincenzo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, che non individuano concrete ragioni per la invocata attenuazione di pena.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigli