Cassation appeal dismissed for manifestly unfounded grounds seeking unauthorized factual revaluation of attempted murder conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonello Riccardi inadmissible due to the manifest unfoundedness of his arguments. Riccardi challenged the Second Instance Court's reduction of his sentence for attempted murder, claiming a violation of law and defects in reasoning. The court rejected the request because the grounds sought an unauthorized revaluation of facts already congruously evaluated by the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when they aim to obtain an unauthorized revaluation of facts already properly assessed by the court below.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCARDI ANTONELLO nato a TERRACINA il 05/05/1975 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; -4- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 20 ottobre 2021 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Latina in data 19.1.2021, appellata da RICCARDI Antonello, ha ridotto la pena ad anni 4 di reclusione, confermando nel resto la decisione di primo grado con cui è stata affermata la responsabilità di RICCARDI Antonello per il delitto di tentato omicidio .
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - RICCARDI Antonello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tendenti ad ottenere una non consentita rivalutazione di aspetti in fatto, oggetto di congrua valutazione nella decisione impugnata.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
5. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, che ha depositato conclusioni scritte, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Tribuzio Lucio, che liquida in complessivi euro 3.600.00 oltre accessori di legge. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid