Italian Court dismisses appeal on recidivism application, citing factual errors and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly applied the discretionary recidivism rule under Article 99 of the Penal Code by focusing on temporal distance rather than the severity of the conduct. The court rejected this, noting that generic mitigating circumstances were already recognized in the first instance and that the base sentence was set at the statutory minimum, rendering the appeal's factual premises erroneous.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly applies discretionary recidivism based on factual errors regarding mitigating circumstances and the intensity of social danger, provided the base sentence aligns with statutory limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORELLA MARIO nato a NAPOLI il 01/01/1975 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ha violato, il 14 luglio 2020, tale ultima prescrizione; che, con il primo motivo di ricorso per cassazione, Fiorella reitera, in sede di legittimità, la censura vertente sull'applicazione della recidiva facoltativa, che il giudice di merito ha motivato sulla base del contenuto distacco temporale dalle precedenti manifestazioni antisociali e dell'identità del bene ulteriormente offeso, così dando conto, in termini che sfuggono al sindacato di legittimità, della sussistenza delle condizioni, in chiave di riprovevolezza della condotta e di intensità della pericolosità sociale del suo autore, che consentano l'attivazione dell'istituto disciplinato dall'art. 99 cod. pen.; che il secondo ed ultimo motivo si impernia su presupposti errati in punto di fatto, atteso che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute all'imputato, nella massima estensione (tenuto conto del vincolo normativo che ne inibisce la prevalenza sulla recidiva qualificata), sin dal primo grado di giudizio e che la pena base è stata fissata nel minimo edittale di un anno di reclusione; tenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d