Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence and genericity in grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued he was unconscious or intoxicated during a police check, but the appellate court rejected this due to a total lack of proof. The cassation court found the appeal grounds generic and insufficient because they referenced a witness testimony without providing its full transcript or specific details.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: In cassation appeals, grounds alleging logical flaws or contradictions are inadmissible if they cite specific acts without containing their full transcription or detailed allegations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBOGLIO GIUSEPPE nato a PALERMO il 10/12/1982 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e tenuto a non lasciare l'abitazione tra le ore 20:00 e le ore 7:00, è risultato assente ad un accesso effettuato alle ore 23:00 del 2 ottobre 2018; che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, Barboglio reitera, in sede di legittimità, la censura vedente sulla possibilità che, all'atto del controllo eseguito dalle forze dell'ordine, egli si trovasse in stato di coma etilico o, comunque, fosse stordito dalla pregressa assunzione di sostanze psicotrope o alcoliche (ciò che, si sostiene, avrebbe fatto sì che egli non sentisse il trillo del campanello), che la Corte di appello ha debitamente esaminato e disatteso sul rilievo della totale assenza di prova in ordine alle circostanze dedotte, cui il ricorrente replica ponendo l'accento su un atto istruttorio, la deposizione resa in dibattimento dal teste Scarpinato, che, tuttavia, non allega né trascrive integralmente, ciò che determina l'inammissibilità del motivo per genericità e carenza di autosufficienza; che, a questo proposito, pertinente si palesa il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071;
Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601), ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d