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Ordinanza — n. 15056/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it instead of using a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15056/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant personally signed the document, violating mandatory procedural rules requiring a registered defense attorney. The court cited Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure, which mandate that appeals must be signed by qualified legal representatives to avoid automatic rejection. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine for the procedural violation.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if presented and signed by the accused personally, as the law strictly requires it to be executed by a defense attorney registered with the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature by accused mandatory defense attorney Code of Criminal Procedure procedural violation penalty difetto di legittimazione del ministero pubblico requisito della firma autografa allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIGNANO ROBERTO nato a TORINO il 24/10/1960 avverso l'ordinanza del 15/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO Iato-avviso d-l-te parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità 'del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/