Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness of arguments seeking factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Salvatico's appeal against the Messina Supervision Tribunal's order inadmissible. The lower court had rejected a request for social service probation while granting home detention, which Salvatico challenged before the Cassation. The court ruled the appeal manifestly unfounded because it attempted to re-evaluate facts already properly assessed by the first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when they seek an unauthorized re-evaluation of facts already congruously evaluated by the court below.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVATICO GIUSEPPE nato a MESSINA il 12/05/1977 avverso l'ordinanza del 16/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; /47 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 16 marzo 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha respinto l'istanza avanzata da SALVATICO Giuseppe tesaad ottenere il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord.pen., ed accoglieva l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47 ter, co. 1, lett.
c) ord.pen. .
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SALVATICO Giuseppe deducendo violazione di legge.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tendenti ad ottenere una non consentita rivalutazione di aspetti in fatto, oggetto di congrua valutazione nella decisione impugnata.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid t