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Ordinanza — n. 15054/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and sentencing, ruling arguments manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15054/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellate court had correctly assessed the defendant's criminal history and the severity of the offense, finding the appellant's arguments regarding recidivism and mitigating circumstances to be entirely unfounded. Consequently, the court rejected the challenge to the conviction and sentence, emphasizing the lack of any valid grounds to overturn the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded, as the lower court's evaluation of criminal history and offense severity is legally sound and not subject to revision on appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism assessment appeal inadmissibility criminal history evaluation sentencing proportionality manifestly unfounded arguments court costs liability procedural dismissal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARADISO PAOLO nato a SESTRI LEVANTE il 30/10/1975 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; t{;(n udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il primo motivo, con il quale Paradiso lamenta che non sia stata esclusa la concreta operatività della recidiva facoltativa, appare manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, dato atto della doglianza difensiva, la ha disattesa valorizzando il nutrito curriculum criminale dell'imputato, stimando l'irrilevanza del decorso di un notevole torno di tempo — durante il quale egli è stato in carcere ovvero ha espiato pene in forma alternativa — dalla precedente manifestazione criminosa ed aggiungendo che il fatto in contestazione (egli è risultato assente dalla propria abitazione in orario notturno ed è stato, quindi, rintracciato alle ore 3:10, per strada), di offensività tutt'altro che trascurabile e privo di giustificazione, conferma la sua totale insensibilità per i vincoli impostigli a tutela della sicurezza pubblica ed attesta, per la palesata protervia nel delinquere, l'incremento della sua, già manifestata, pericolosità sociale; che, a fronte di un percorso argomentativo completo e coerente, il ricorrente svolte contestazioni di carattere meramente confutativo, del tutto inidonee a mettere in luce vizi rilevabili in sede di legittimità; che parimenti manifestamente infondato è il residuo motivo, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che il giudice di merito ha escluso per la carenza di elementi suscettibili di positiva valutazione, ed alla commisurazione della sanzione, avvenuta in prossimità al minimo edittale e non già, come erronèamente dedotto dal ricorrente, muovendo da una pena base pari al massimo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C