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Ordinanza — n. 15053/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15053/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15053/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARADISO PAOLO nato a SESTRI LEVANTE il 30/10/1975 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il primo motivo, afferente all'omesso riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità, è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha spiegato, in termini che il ricorrente si limita a confutare in modo del tutto generico, che la giustificazione offerta dall'imputato è inattendibile, avuto riguardo al complessivo contegno da lui serbato nella circostanza e posto, in particolare, che la compagna, al tempo della condotta illecita, non era incinta; che parimenti manifestamente infondata è la residua doglianza, con la quale Paradiso lamenta che non sia stata esclusa la concreta operatività della recidiva facoltativa; che, al riguardo, la Corte di appello, dato atto della doglianza difensiva, la ha disattesa valorizzando il nutrito curriculum criminale dell'imputato, che ha ritenuto sintomatico di elevata pericolosità sociale, di radicata abitualità a delinquere e di disprezzo delle regole e delle prescrizioni imposte dall'autorità, ciò che la ha indotta a ritenere, quantomeno implicitamente (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, De Bellis, Rv. 272803 - 01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15053/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 14937 del 14/03/2018, De Bellis, Rv. 272803 - 01;

Parole chiave

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pericolo di reiterazione punibilità riesame della curatela permesso di promuovere un procedimento penale pene condizionali violenza carnale qualificata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARADISO PAOLO nato a SESTRI LEVANTE il 30/10/1975 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il primo motivo, afferente all'omesso riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità, è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha spiegato, in termini che il ricorrente si limita a confutare in modo del tutto generico, che la giustificazione offerta dall'imputato è inattendibile, avuto riguardo al complessivo contegno da lui serbato nella circostanza e posto, in particolare, che la compagna, al tempo della condotta illecita, non era incinta; che parimenti manifestamente infondata è la residua doglianza, con la quale Paradiso lamenta che non sia stata esclusa la concreta operatività della recidiva facoltativa; che, al riguardo, la Corte di appello, dato atto della doglianza difensiva, la ha disattesa valorizzando il nutrito curriculum criminale dell'imputato, che ha ritenuto sintomatico di elevata pericolosità sociale, di radicata abitualità a delinquere e di disprezzo delle regole e delle prescrizioni imposte dall'autorità, ciò che la ha indotta a ritenere, quantomeno implicitamente (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, De Bellis, Rv. 272803 - 01;

Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01; Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, Del Vento, Rv. 264533 - 01), l'idoneità della nuova condotta in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo; che, a fronte di un percorso argomentativo completo e coerente, il ricorrente svolte contestazioni di carattere meramente confutativo, del tutto inidonee a mettere in luce vizi rilevabili in sede di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co