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Ordinanza — n. 15050/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15050/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15050/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICILIANO ANGELO VINCENZO nato a COSENZA il 03/05/1967 avverso l'ordinanza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; •Nign IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 febbraio 2022 la Corte di Appello di Catanzaro ha accolto la richiesta della Procura Generale di revoca dell'indulto concesso a SICILIANO Angelo Vincenzo .

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15050/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio revoca dell'annullamento remissione della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICILIANO ANGELO VINCENZO nato a COSENZA il 03/05/1967 avverso l'ordinanza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; •Nign IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 febbraio 2022 la Corte di Appello di Catanzaro ha accolto la richiesta della Procura Generale di revoca dell'indulto concesso a SICILIANO Angelo Vincenzo .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SICILIANO Angelo Vincenzo deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge.

3. I contenuti del ricorso sono stati ribaditi con memoria difensiva depositata in prossimità dell'odierna udienza.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, avendo il giudice dell'esecuzione dato corretta applicazione ai principi più volte espressi nelle decisioni di questa Corte di legittimità.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consig