Ordinanza — n. 15049/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOLA DANILO nato a BERGAMO il 20/09/1957 avverso l'ordinanza del 10/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; (al A IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 marzo 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza avanzata da SCOLA Danilo tesa ad ottenere la concessione dell'affidamento terapeutico ex art. 94 DPR 309/90.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15049/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; (al A IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 marzo 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza avanzata da SCOLA Danilo tesa ad ottenere la concessione dell'affidamento terapeutico ex art. 94 DPR 309/90.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOLA DANILO nato a BERGAMO il 20/09/1957 avverso l'ordinanza del 10/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; (al A IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 marzo 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza avanzata da SCOLA Danilo tesa ad ottenere la concessione dell'affidamento terapeutico ex art. 94 DPR 309/90.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SCOLA Danilo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tendenti ad ottenere una non consentita rivalutazione di aspetti in fatto, oggetto di congrua valutazione nella decisione impugnata.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside e