Cassation court dismisses appeal against parole extension due to manifestly unfounded grounds seeking unfair factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared Ignazio Ribisi's appeal against the Milan Supervision Tribunal's order extending his special parole regime inadmissible. Ribisi argued for a violation of law and flawed reasoning, but the court found his claims manifestly unfounded. The decision upheld the lower court's assessment of the detainee's conduct without allowing a new factual evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14bis ord.pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a parole extension based on the gravity of conduct is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and seek an impermissible re-evaluation of facts already congruously assessed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIBISI IGNAZIO nato a PALMA DI MONTECHIARO il 07/12/1957 avverso l'ordinanza del 04/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa 1111 febbraio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava il reclamo presentato da RIBISI Ignazio avverso il decreto di proroga del regime di sorveglianza speciale emesso in data 1.12. 2021 ai sensi dell'art. 14bis ord.pen. In motivazione, il Tribunale osserva la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14bis ord.pen. per la proroga del regime di sorveglianza speciale stante la gravità delle condotte tenute dal detenuto.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - RIBISI Ignazio deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tendenti ad ottenere una non consentita rivalutazione di aspetti in fatto, oggetto di congrua valutazione nella decisione impugnata.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigli