Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15047/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses prisoner's appeal regarding monthly family interview glass partition safety measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15047/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Enzo Mangione's appeal inadmissible for manifest unfoundedness. The lower court upheld the glass partition in monthly family interviews as necessary for security under Article 41 bis of the Prison Law. The Court affirmed that the trial judge correctly applied established case law regarding the safety needs of high-risk detainees.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 35bis, co. 4, e 69, lett. b), ord.pen.; Art. 41 bis ord.pen.; The glass partition in monthly family interviews is justified by security requirements for high-risk prisoners, and appeals challenging this measure based on safety concerns are inadmissible when the lower court applies established case law.

Parole chiave

Generato dall'IA
prisoner rights family interviews security measures glass partition manifest unfoundedness prison regime Cassation inadmissibility espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35bis, co. 4, e 69, lett. b), ord.pen.
Art. 41 bis ord.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIONE ENZO nato a VITTORIA il 13/04/1974 avverso l'ordinanza del 16/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 16 settembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo presentato da MANGIONE Enzo avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, con cui veniva rigettato il reclamo proposto dal detenuto ai sensi degli artt. 35bis, co. 4, e 69, lett. b), ord.pen., in relazione alle modalità di svolgimento del colloquio mensile con i familiari.

In motivazione il Tribunale osserva che le considerazioni svolte dal primo Giudice nell'ordinanza impugnata sono pienamente condivisibili: l'opposizione del vetro divisorio nell'effettuazione dei colloqui con i familiari è resa necessaria dall'esigenza di evitare contatti e passaggi di oggetti o messaggi con l'esterno, rispondendo in tal modo alle esigenze di ordine e sicurezza imposte dalle caratteristiche di pericolosità sociale dei detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MANGIONE Enzo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, avendo il Tribunale fatto applicazione degli orientamenti interpretativi più volte ribaditi da questa Corte di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il