Ordinanza — n. 15046/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEQIRI ELSID nato il 25/05/1988 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 31 gennaio 2022 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 2.11.2020 nei confronti di BEQIRI Elsid, ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 5, co. 8bis, D.Igs. 286/98, perché contraffaceva un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità greche in favore di altro cittadino albanese sul quale falsamente apponeva le proprie generalità e la propria effige. In motivazione, la Corte sottolinea l'esaustiva illustrazione da parte del Giudice di primo grado degli elementi essenziali del reato contestato; evidenzia che la pena inflitta è stata determinata nel minimo edittale, sicché non è suscettibile di alcuna ulteriore riduzione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15046/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEQIRI ELSID nato il 25/05/1988 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 31 gennaio 2022 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 2.11.2020 nei confronti di BEQIRI Elsid, ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 5, co. 8bis, D.Igs. 286/98, perché contraffaceva un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità greche in favore di altro cittadino albanese sul quale falsamente apponeva le proprie generalità e la propria effige. In motivazione, la Corte sottolinea l'esaustiva illustrazione da parte del Giudice di primo grado degli elementi essenziali del reato contestato; evidenzia che la pena inflitta è stata determinata nel minimo edittale, sicché non è suscettibile di alcuna ulteriore riduzione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BEQIRI Elsid deducendo plurimi vizi di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tendenti ad ottenere una non consentita rivalutazione di aspetti in fatto, oggetto di congrua valutazione nella decisione impugnata.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidén