Ordinanza — n. 15045/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEURINI FRANCESCO nato a ROMA il 16/12/1974 avverso l'ordinanza del 01/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; fui IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 marzo 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza avanzata da LEURINI Francesco tesa ad ottenere il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord.pen., ed accoglieva l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47 ter, co. 1 bis, ord.pen. .
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15045/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; fui IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 marzo 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza avanzata da LEURINI Francesco tesa ad ottenere il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord.pen., ed accoglieva l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47 ter, co. 1 bis, ord.pen. .
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEURINI FRANCESCO nato a ROMA il 16/12/1974 avverso l'ordinanza del 01/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; fui IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 marzo 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza avanzata da LEURINI Francesco tesa ad ottenere il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord.pen., ed accoglieva l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47 ter, co. 1 bis, ord.pen. .
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LEURINI Francesco deducendo vizio di motivazione e violazione di legge .
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sostanziale richiesta di rivalutazione di elementi di fatto.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente