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Ordinanza — n. 15043/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15043/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15043/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANZILLOTTI MANOLO nato a ROMA il 18/10/1993 avverso l'ordinanza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 4 febbraio 2022 la Corte di Appello di Roma ha respinto l'istanza avanzata da ANZILLOTTI Manolo tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione la Corte osserva che, ancorché via sia identità di luogo e di spazio, e si versi in tema di spaccio di stupefacenti, il protrarsi di condotte criminose in pendenza dell'esecuzione di misura cautelare attesta non la sussistenza di un medesimo disegno criminoso quanto piuttosto una propensione al delinquere che si colloca fra l'abitualità e la scelta di vita.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15043/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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criminalità persistente reiterazione di reati penali mantenimento della carcerazione preventiva riduzione della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANZILLOTTI MANOLO nato a ROMA il 18/10/1993 avverso l'ordinanza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 4 febbraio 2022 la Corte di Appello di Roma ha respinto l'istanza avanzata da ANZILLOTTI Manolo tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione la Corte osserva che, ancorché via sia identità di luogo e di spazio, e si versi in tema di spaccio di stupefacenti, il protrarsi di condotte criminose in pendenza dell'esecuzione di misura cautelare attesta non la sussistenza di un medesimo disegno criminoso quanto piuttosto una propensione al delinquere che si colloca fra l'abitualità e la scelta di vita.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ANZILLOTTI Manolo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Cons