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Ordinanza — n. 15042/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15042/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15042/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONE ANGELO nato a NAPOLI il 30/10/1997 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; ft,r( IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 24 novembre 2021 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 29.10.2019, appellata da PETRONE Angelo, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta al predetto pin quella di mesi 1 gg 15 di arresto ed euro 150,00 di ammenda; confermava nel resto la sentenza ritenendo PETRONE Angelo penalmente responsabile del reato di cui all'art. 4 L. 110/75.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15042/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa il 24 novembre 2021 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 29.10.2019, appellata da PETRONE Angelo, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta al predetto pin quella di mesi 1 gg 15 di arresto ed euro 150,00 di ammenda; confermava nel resto la sentenza ritenendo PETRONE Angelo penalmente responsabile del reato di cui all'art. 4 L. 110/75.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi pene e misure arma personale oggetto pericoloso minaccia nel diritto penale reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONE ANGELO nato a NAPOLI il 30/10/1997 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; ft,r( IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 24 novembre 2021 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 29.10.2019, appellata da PETRONE Angelo, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta al predetto pin quella di mesi 1 gg 15 di arresto ed euro 150,00 di ammenda; confermava nel resto la sentenza ritenendo PETRONE Angelo penalmente responsabile del reato di cui all'art. 4 L. 110/75.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - PETRONE Angelo deducendo: I. violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 4 L. 110/1975; II. vizio di motivazione in relazione all'art. 4 L. 110/1975, art. 546, lett. e), art. 533 e art. 125, co. 3, cod. proc. pen.; III. vizio di motivazione in relazione all'art. 4 L. 110/1975, art. 546, lett. e), cod. proc. pen.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tendenti ad ottenere una non consentita rivalutazione di aspetti in fatto, oggetto di congrua valutazione nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside te lisu