Ordinanza — n. 15038/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GISI STEFANO nato a AVELLINO il 21/12/1969 avverso l'ordinanza del 08/03/2022 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 18 marzo 2022 il Tribunale di Avellino ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza avanzata nell'interesse di DI GRISI Stefano tesa ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle pp.00. in ragione della sopravvenuta irrevocabilità della sentenza di condanna. In motivazione, il Tribunale osserva che il passaggio in giudicato della sentenza relativamente all'accertamento della responsabilità e alla pena irrogata determina di diritto la caducazione della misura non custodiale in atto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15038/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme dì legge - DI GRISI Stefano deducendo violazione di legge in riferimento all'art. 666, co. 2, 3 e 4, cod. proc. pen. in relazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.. Gli argomenti difensivi sono stati ripresi in una memoria depositata prima dell'odierna udienza.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GISI STEFANO nato a AVELLINO il 21/12/1969 avverso l'ordinanza del 08/03/2022 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 18 marzo 2022 il Tribunale di Avellino ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza avanzata nell'interesse di DI GRISI Stefano tesa ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle pp.00. in ragione della sopravvenuta irrevocabilità della sentenza di condanna. In motivazione, il Tribunale osserva che il passaggio in giudicato della sentenza relativamente all'accertamento della responsabilità e alla pena irrogata determina di diritto la caducazione della misura non custodiale in atto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme dì legge - DI GRISI Stefano deducendo violazione di legge in riferimento all'art. 666, co. 2, 3 e 4, cod. proc. pen. in relazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.. Gli argomenti difensivi sono stati ripresi in una memoria depositata prima dell'odierna udienza.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale (nella specie, obbligo di dimora) già applicata al condannato; in tal caso, l'estinzione della misura opera di diritto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari (v. Sez. U n. 18353 del 31.3.2011, rv 249480).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre