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Ordinanza — n. 15036/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15036/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15036/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAVO FILIPPO nato a BARI il 13/07/1983 avverso l'ordinanza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; - A IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 27 settembre 2021 la Corte di Appello di Bari ha respinto l'istanza avanzata da SCAVO Filippo tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione la Corte osserva che non emergono elementi dai quali si possa ravvisare, con sufficiente grado di certezza, l'unitarietà del momento deliberativo, dovendo invece ritenersi che lo iato temporale e la sussistenza di intermedie detenzioni da parte del condannato, allora non partecipe dell'associazione mafiosa, depongano piuttosto per deliberazioni autonome.

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15036/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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reiterazione di reati penali reato continuato revisione della sentenza penale mantenimento della carcerazione preventiva concorso ideale impunità

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
deducendo violazione di leggendzio di motivazione in relazione al combinato i.-- disposto di cui agli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAVO FILIPPO nato a BARI il 13/07/1983 avverso l'ordinanza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; - A IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 27 settembre 2021 la Corte di Appello di Bari ha respinto l'istanza avanzata da SCAVO Filippo tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione la Corte osserva che non emergono elementi dai quali si possa ravvisare, con sufficiente grado di certezza, l'unitarietà del momento deliberativo, dovendo invece ritenersi che lo iato temporale e la sussistenza di intermedie detenzioni da parte del condannato, allora non partecipe dell'associazione mafiosa, depongano piuttosto per deliberazioni autonome.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SCAVO Filippo. deducendo violazione di leggendzio di motivazione in relazione al combinato i.-- disposto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi