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Ordinanza — n. 15033/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15033/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15033/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHIMENTO SALVATORE nato a PALERMO il 28/01/1984 CHIMENTO CIRO MARIO nato a ALTA il 30/06/1960 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 18 maggio 2021 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 7.7.2020 nei confronti di CHIMENTO Salvatore e CHIMENTO Ciro Mario, ritenuti responsabili di concorso nel reato di ricettazione e di concorso nel reato di detenzione abusiva di armi, ha dichiarato /non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo b) per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e ha ridotto la pena inflitta agli imputati a mesi sette di reclusione ed euro 2.800,00 di multa.

Regesto Legislator

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art 131bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15033/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CHIMENTO Salvatore e CHIMENTO Ciro Mario deducendo vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del minimo della pena, della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche ed in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131bis cod. pen.

Parole chiave

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commisurazione della pena minorile scemata imputabilità aggravamento della pena attenuazione della pena infrazione alla legge sulle armi proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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art 131bis cod. pen
e delle circostanze attenuanti generiche ed in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHIMENTO SALVATORE nato a PALERMO il 28/01/1984 CHIMENTO CIRO MARIO nato a ALTA il 30/06/1960 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 18 maggio 2021 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 7.7.2020 nei confronti di CHIMENTO Salvatore e CHIMENTO Ciro Mario, ritenuti responsabili di concorso nel reato di ricettazione e di concorso nel reato di detenzione abusiva di armi, ha dichiarato /non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo b) per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e ha ridotto la pena inflitta agli imputati a mesi sette di reclusione ed euro 2.800,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CHIMENTO Salvatore e CHIMENTO Ciro Mario deducendo vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del minimo della pena, della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche ed in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131bis cod. pen.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, trattandosi di punti oggetto di congrua valutazione nella decisione impugnata ? c >4k i& w .

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid