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Ordinanza — n. 15032/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against surveillance tribunal's denial of alternative detention due to high social danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15032/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the surveillance tribunal's refusal to grant alternative detention to Antonio Schiavo. The tribunal determined that Schiavo's high social danger, evidenced by recent weapon threats and prior criminal history, outweighed the positive indications from the treatment team. The court affirmed that the tribunal's assessment of Schiavo's lack of insight into abandoning his deviant lifestyle was a non-appealable judicial discretion.

Regesto Legislator

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Art. 670 c.p.p.; Art. 671 c.p.p.: The court's assessment of a condemned person's social danger and the lack of insight required for alternative detention measures constitutes non-appealable judicial discretion, provided there is no manifest illogic or contradiction in the evaluation of evidence.

Parole chiave

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alternative detention social danger judicial discretion surveillance tribunal criminal appeal weapon threat treatment program tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 670 c.p.p.
Art. 671 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVO ANTONIO nato a ROMA il 08/04/1967 avverso l'ordinanza del 03/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha spiegato, con dovizia di pertinenti argomentazioni, che — pur a fronte dell'elemento, suscettibile di positiva valutazione, rappresentato dalla disponibilità di una struttura ad accogliere, in regime residenziale, Antonio Schiavo in vista della sua sottoposizione ad un programma terapeutico-riabilitativo — l'ammissione del condannato alla misura alternativa alla detenzione è preclusa dalla sua elevata pericolosità sociale, attestata non solo dai precedenti penali e dal negativo esito di precedenti esperienze comunitarie, che gli hanno fornito il destro per il compimento di gravi atti delittuosi, ma anche dalla propensione le armi palesata ancora in epoca relativamente recente e, specificamente, in occasione dell'arresto eseguito all'interno del Ser.D., ove egli si è recato, nel 2018, con una pistola, che non ha esitato ad utilizzare in funzione minatoria; che, in questo contesto, il fatto che il Tribunale di sorveglianza abbia stimato minusvalenti le favorevoli indicazioni offerte dall'équipe di osservazione e trattamento in relazione al contegno tenuto da Schiavo in costanza di restrizione carceraria e, precipuamente, alla presa di coscienza in ordine alla necessità di abbandonare lo stile di vita deviante ed affrancarsi, una volta per tutte, dalla condizione di dipendenza costituisce espressione di discrezionalità giudiziale, insindacabile in sede di legittimità in assenza di profili, nel caso in esame insussistenti, di manifesta illogicità o contraddittorietà o di travisamento delle evidenze istruttorie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così