Criminal appeal dismissed as inadmissible because the Court of Cassation already resolved the contested aggravating and mitigating circumstances issue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the specific legal issue regarding aggravating and mitigating circumstances had already been definitively resolved by the Court of Appeal. The appellant argued for a comparison between an aggravating circumstance and generic mitigating factors, but the lower court had already equated these elements in its sentencing calculation. Consequently, the Court ruled that no new examination was necessary and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609-quater cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: When a lower court has already resolved a contested legal issue regarding the equivalence of aggravating and mitigating circumstances, a subsequent appeal on that same point is inadmissible as the matter is no longer controverted.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVADOR LUCIANO nato a ORSAGO il 03/07/1951 avverso l'ordinanza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti í motivi del ricorso; rilevato che della questione sottoposta al giudice dell'esecuzione è già stato investito quello della cognizione, che la ha risolta in termini non più controvertibili ed opposti a quelli indicati dal ricorrente; che la Corte di cassazione, in particolare, nel vagliare, nella sentenza n. 33427 del 18/05/2021, il quarto motivo del ricorso proposto da Luciano Salvadori avverso la decisione della Corte di appello, con il quale egli aveva eccepito (cfr. pag.
2) l'omessa comparazione tra la circostanza aggravante ex art. 609-quater, ultimo comma, cod. pen., da un canto, e le circostanze attenuanti generiche e del fatto lieve, dall'altro, lo ha dichiarato inammissibile (cfr. pag.
5) sul rilievo che «l'invocata comparazione tra le circostanze di segno opposto è, in realtà, già stata operata dalla sentenza, laddove la stessa ha ritenuto di porre in giudizio di equivalenza le stesse (come confermato dal calcolo della pena, avendo la Corte territoriale mosso dal minimo edittale di anni cinque, diminuito alla pena finale per effetto del rito prescelto)»; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis