Ordinanza — n. 15030/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIGILA ANTONIO GIUSEPPE nato a NOTO il 17/01/1951 avverso l'ordinanza del 06/03/2022 del TRIBUNALE di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente articola doglianze di assoluta ed insuperabile genericità; che egli, da un canto, contesta le conclusioni esposte dal giudice dell'esecuzione, all'esito di un ragionamento ampio e coerente, in ordine alla invocata sostituzione della pena perpetua con quella temporanea limitandosi a sottolineare, in chiave meramente contro-argomentativa, che, nel vigente quadro normativo, l'ergastolano può riacquistare la libertà solo a seguito di concessione della grazia o di ammissione alla libertà condizionale; che Trigila, dall'altro canto, lamenta che il Tribunale di Novara abbia disatteso la richiesta di applicazione del reato continuato senza spendere, sul punto, il dovuto impegno motivatorio, così trascurando che il giudice dell'esecuzione ha, invece, espressamente stigmatizzato, sul punto, la carenza, nell'istanza di difensiva, delle necessarie allegazioni in merito all'unicità del disegno criminoso in relazione a reati che, prima facie, hanno diversa obiettività, svolgendo, in tal modo, considerazioni aliene da deficit razionali e coerenti con la normativa di riferimento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15030/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIGILA ANTONIO GIUSEPPE nato a NOTO il 17/01/1951 avverso l'ordinanza del 06/03/2022 del TRIBUNALE di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente articola doglianze di assoluta ed insuperabile genericità; che egli, da un canto, contesta le conclusioni esposte dal giudice dell'esecuzione, all'esito di un ragionamento ampio e coerente, in ordine alla invocata sostituzione della pena perpetua con quella temporanea limitandosi a sottolineare, in chiave meramente contro-argomentativa, che, nel vigente quadro normativo, l'ergastolano può riacquistare la libertà solo a seguito di concessione della grazia o di ammissione alla libertà condizionale; che Trigila, dall'altro canto, lamenta che il Tribunale di Novara abbia disatteso la richiesta di applicazione del reato continuato senza spendere, sul punto, il dovuto impegno motivatorio, così trascurando che il giudice dell'esecuzione ha, invece, espressamente stigmatizzato, sul punto, la carenza, nell'istanza di difensiva, delle necessarie allegazioni in merito all'unicità del disegno criminoso in relazione a reati che, prima facie, hanno diversa obiettività, svolgendo, in tal modo, considerazioni aliene da deficit razionali e coerenti con la normativa di riferimento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIGILA ANTONIO GIUSEPPE nato a NOTO il 17/01/1951 avverso l'ordinanza del 06/03/2022 del TRIBUNALE di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente articola doglianze di assoluta ed insuperabile genericità; che egli, da un canto, contesta le conclusioni esposte dal giudice dell'esecuzione, all'esito di un ragionamento ampio e coerente, in ordine alla invocata sostituzione della pena perpetua con quella temporanea limitandosi a sottolineare, in chiave meramente contro-argomentativa, che, nel vigente quadro normativo, l'ergastolano può riacquistare la libertà solo a seguito di concessione della grazia o di ammissione alla libertà condizionale; che Trigila, dall'altro canto, lamenta che il Tribunale di Novara abbia disatteso la richiesta di applicazione del reato continuato senza spendere, sul punto, il dovuto impegno motivatorio, così trascurando che il giudice dell'esecuzione ha, invece, espressamente stigmatizzato, sul punto, la carenza, nell'istanza di difensiva, delle necessarie allegazioni in merito all'unicità del disegno criminoso in relazione a reati che, prima facie, hanno diversa obiettività, svolgendo, in tal modo, considerazioni aliene da deficit razionali e coerenti con la normativa di riferimento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci