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Ordinanza — n. 15029/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds were already evaluated by first instance court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15029/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by PIRAS Gian Marco inadmissible due to the manifest unfoundedness of his arguments. PIRAS challenged a Cagliari Tribunal judgment that convicted him of a minor offense and denied generic mitigating circumstances and a specific statutory provision. The court ruled that these issues required a substantive evaluation already performed in the first instance decision, rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on grounds already fully evaluated by the court of first instance are inadmissible for manifest unfoundedness.

Parole chiave

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manifest unfoundedness inadmissible appeal first instance evaluation generic mitigating circumstances procedural inadmissibility court of cassation legal error infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRAS GIAN MARCO nato a SAN SPERATE il 31/01/1971 avverso la sentenza del 02/12/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; Vz-M IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 2 dicembre 2021 il Tribunale di Cagliari ha dichiarato PIRAS Gian Marco colpevole del reato di cui all'art. 4, co.2, L. 110/1975 e, riconosciuta l'ipotesi di lieve entità del fatto, ha inflitto la pena di euro 1.000,00 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - PIRAS Gian Marco deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al diniego di applicazione dell'art.131 bis cod.pen.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, trattandosi di punti oggetto di congrua valutazione nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dì elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid nte