Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of factual grounds despite complete lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Di Grazia inadmissible because it was based solely on factual grounds rather than legal violations. Although the lower court provided complete and adequate reasoning for reducing the sentence, the appellant failed to identify specific legal errors. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, co. 1; Art. 610, co. 1 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based exclusively on factual grounds when the lower court's reasoning is complete and adequate.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GRAZIA SALVATORE nato a CATANIA il 22/05/1959 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; _ -i IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 4 novembre 2021 la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 23.03.2016 nei confronti di DI GRAZIA Salvatore, ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 75, co. 2, D. Lgs 159/2011, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva, riterminava la pena in anni uno di reclusione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - DI I GRAZIA Salvatore deducendo violazione di legge vizio di motivazione i 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi in fatto, a fronte di motivazione del tutto congrua e completa.
4. Alla dichiarazione dì inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il PresiMg