Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to factual grounds despite adequate lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Agatino Calogero's appeal against the Second Instance Court's sentence inadmissible. Calogero argued for a violation of law and reasoning flaws, but the Court found the lower court's justification fully adequate and complete. Consequently, the appeal was rejected, and Calogero was ordered to pay procedural costs and a fine of €3,000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on factual grounds when the lower court's reasoning is fully adequate and complete.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALOGERO AGATINO nato a CATANIA il 16/09/1968 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 15 ottobre 2021 la Corte di Appello di Catania in riforma della sentenza emessa nei confronti di CALOGERO Agatino dal Tribunale di Catania in data 24 febbraio 2016 - con la quale il predetto veniva ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 75, co. 2, D. Lgs 159/2011-, esclusa la contestata recidiva, rideterminava la pena in anni uno di reclusione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CALOGERO Agatino deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi in fatto, a fronte di motivazione del tutto congrua e completa.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente