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Ordinanza — n. 15024/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of reasoning regarding statutory mitigation circumstances under Article 62bis of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15024/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Mazzone and Di Pietro inadmissible due to the manifest unfoundedness of their arguments. The appellants claimed a lack of reasoning concerning Article 62bis of the Penal Code, arguing that the lower court failed to properly address statutory mitigation circumstances. The court rejected this claim because the appellate judgment had already thoroughly and adequately argued the denial of such circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 62bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on a lack of reasoning regarding statutory mitigation circumstances is inadmissible if the lower court has already congruently argued the denial of such circumstances in the judgment.

Parole chiave

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lack of reasoning statutory mitigation Article 62bis inadmissible appeal manifest unfoundedness procedural costs criminal procedure violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 62bis cod. pen.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MAZZONE Sebastiano e DI PIETRO Giovanni deducendo vizio di motivazione e mancanza della stessa in relazione all'art. 62bis cod. pen. .
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 697 cod. pen
art. 62bis cod. pen
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MAZZONE Sebastiano e DI PIETRO Giovanni deducendo vizio di motivazione e mancanza della stessa in relazione all'art. 62bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAZZONE SEBASTIANO nato a AVOLA il 08/08/1989 DI PIETRO GIOVANNI nato a AVOLA il 03/03/1944 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; Jz-v IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 12 novembre 2021 la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Siracusa in data 24.11.2015 ed appellata da MAZZONE Sebastiano e da DI PIETRO Giovanni, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di MAZZONE Sebastiano in ordine ai reati ex art. 697 cod. pen. a lui ascritti ai capi Al) e D) della rubrica, essendo gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena nei confronti del medesimo per le residue imputazioni, ritenuta quella ex artt. 2, 4 e 7 1. 895/67 ascritta al capo Al) assorbita in quella ascritta al capo A2) della rubrica, in anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed € 1733,33 di multa.

Ha altresì rideterminato la pena nei confronti Di PIETRO Giovanni in mesi otto di reclusione.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MAZZONE Sebastiano e DI PIETRO Giovanni deducendo vizio di motivazione e mancanza della stessa in relazione all'art. 62bis cod. pen. .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, essendo stato congruamente argomentato - in sentenza - il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il